Art. 1 – Denominazione e sede
È costituita l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Seleçao Libertas Calcetto”.
L’Associazione in quanto non riconosciuta è disciplinata dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.
L’Associazione ha sede in Sesto San Giovanni, CAP 20099, Via B. Oriani 59.
La modifica della sede dell’associazione all’interno del medesimo comune potrà avvenire con delibera dell’assemblea ordinaria della associazione e non costituirà modifica del presente Statuto.
L’Associazione, nello svolgimento delle attività statutarie, si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI, nonché agli Statuti ed alle Norme delle Federazioni sportive nazionali o dell’ente di promozione sportiva cui l’Associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.
Art. 2 – Scopi e finalità
L’Associazione è apolitica e non persegue fini di lucro, in conformità a quanto statuito dalle disposizioni di cui all’art. 8 del Decreto Legislativo n. 36 del 2021 e successive modifiche.
Essa, conseguito il previsto riconoscimento ai fini sportivi, ha per scopo l’esercizio, in via stabile e principale, dell’organizzazione e della gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva nell’ambito calcistico, in particolare in ambito Futsal (Calcio a 5), ed eventualmente in tutte le discipline sportive che verranno definite dal Consiglio Direttivo, nel quadro, con le finalità e con l’osservanza delle norme e delle direttive emanate dal C.O.N.I., dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, dalla Lega Nazionale Dilettanti, dall’Ente Nazionale di Promozione Sportiva Libertas, nonché in caso di esercizio di un’altra disciplina sportiva dalla rispettiva Federazione o Disciplina sportiva associata o ente di promozione riconosciuti dal CONI. L’associazione potrà anche organizzare, con prevalente destinazione a bambini e ragazzi, eventi sportivi e centri estivi incentrati sullo svolgimento di attività sportiva, stage di approfondimento o perfezionamento delle discipline sportive praticate, sempre nei limiti previsti dalla normativa e dal presente statuto.
L’Associazione è soggetta al riconoscimento ai fini sportivi da parte della FIGC nonché in caso di esercizio di un’altra disciplina sportiva dalla rispettiva Federazione o Disciplina sportiva associata o ente di promozione riconosciuti dal CONI.
Per il raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà svolgere attività secondarie e strumentali all’attività principale quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, l’attività di gestione e manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive con le relative attività accessorie e complementari, nei limiti definiti dalle norme vigenti. Trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 9 del Decreto Legislativo n. 36 del 2021 e successive modifiche.
Nella propria sede e nei locali a sua disposizione, l’Associazione potrà svolgere attività ricreativa a favore dei propri associati.
L’associazione potrà effettuare erogazioni liberali o donazioni ad altre associazioni o enti che hanno oggetto sociale affine o simile al proprio o ad altri enti con cui condivida lo svolgimento delle attività indicate nel presente articolo e potrà accettare erogazioni liberali o donazioni da altre associazioni o enti che hanno oggetto sociale affine o simile al proprio.
Art. 3 – Colori dell’associazione
Il colore sociale è il GIALLO.
Art. 4 – Affiliazione
L’Associazione si affilia alla Federazione Italiana Giuoco Calcio e all’Ente Nazionale di Promozione Sportiva Libertas, nonché in caso di esercizio di un’altra disciplina sportiva alla rispettiva Federazione o Disciplina sportiva associata o ente di promozione riconosciuti dal CONI, impegnandosi ad osservarne lo Statuto e le Norme. L’Associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della Federazione o Ente stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico disciplinare attinenti all’attività sportiva.
Art. 5 – Patrimonio
Il patrimonio dell’associazione, oltre che dalle entrate di cui all’art.6, è formato dai contributi versati dagli associati all’atto della costituzione o della successiva adesione, da beni mobili e immobili che l’Associazione possiede a qualsiasi titolo ed in ogni caso da qualsiasi provento, bene o diritto che abbia un valore patrimoniale ottenuto nel corso della propria attività nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio e da eventuali elargizioni e donazioni di associati e di terzi.
Art. 6 – Entrate
Le entrate sono costituite da:
a) quote associative annue o periodiche degli associati;
b) quote di iscrizione;
c) contributi ordinari o straordinari degli associati;
d) eventuali contributi del C.O.N.I., della Federazione Italiana Giuoco Calcio, dell’Ente Nazionale di Promozione Sportiva Libertas, di altre Federazioni sportive nazionali o enti di promozione sportiva cui l’Associazione si affilia, di Enti pubblici o di qualsiasi altro genere;
e) eventuali introiti di manifestazioni sportive e attività connesse nonché di eventuali sottoscrizioni;
f) eventuali proventi delle attività secondarie e strumentali di cui all’art. 2;
g) eventuali proventi dell’attività ricreativa di cui all’art. 2.
h) eventuali contributi, liberalità, donazioni e lasciti di privati o enti pubblici.
Art. 7 – Anno associativo
L’esercizio sociale ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno dell’anno solare successivo.
Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio (o il rendiconto) che dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio.
È fatto divieto all’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione.
L’eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione delle finalità Istituzionali o accantonato a riserva.
Art. 8 – Associati
Possono essere associati tutti coloro che, condividendo le finalità dell’associazione, partecipano alle attività associative, sia sportive che ricreative.
Non è ammessa la trasferibilità delle quote e dei relativi diritti.
Art. 9 – Domanda di ammissione
L’ammissione all’associazione è deliberata dal consiglio direttivo su richiesta dell’aspirante associato. Il consiglio direttivo può negare l’ammissione solo per gravi e giustificati motivi. Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad osservare il presente Statuto, le norme da esso richiamate, l’eventuale Regolamento interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo, lo Statuto e le Norme delle Federazioni o Discipline associate o Enti di promozioni a cui l’Associazione è affiliata.
Deve, altresì, impegnarsi a versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.
In caso di domande di ammissione ad associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
Art.10 – Diritti e obblighi degli associati
Tutti gli associati sono tenuti a versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo ed hanno diritto di voto nelle Assemblee sociali.
Ciascun associato è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo e gode dell’elettorato attivo e passivo, quest’ultimo limitatamente ai maggiorenni.
Non sono ammessi associati a carattere temporaneo.
Gli associati, hanno diritto a partecipare alla vita associativa e alle manifestazioni promosse dall’Associazione; hanno, inoltre, diritto a frequentare i locali e gli impianti sportivi di cui fruisce l’Associazione secondo la disciplina contenuta nel regolamento interno e nella regolamentazione specifica dell’ordinamento sportivo e della F.I.G.C. nonché in caso di esercizio di un’altra disciplina sportiva della rispettiva Federazione o Disciplina sportiva associata o ente di promozione riconosciuti dal CONI.
Tutti gli associati maggiorenni hanno diritto a candidarsi alle cariche dell’associazione.
Art. 11 – Cessazione della qualità di associato
La qualità di associato si perde per:
a) dimissione volontaria;
b) morosità. L’associato che non versi la quota associativa nei termini previsti e non vi provveda nemmeno dopo il sollecito ricevuto dal consiglio direttivo perde la sua qualità di associato con decorrenza dall’inizio del periodo in relazione al quale non è stata versata la quota associativa. Durante il periodo in cui persiste la morosità, l’associato non può esercitare i diritti spettanti all’associato;
c) per esclusione nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie e/o di comportamenti contrari alla legge e/o alle norme federali e/o regolamentari e/o comunque lesivi degli interessi e/o dell’immagine dell’associazione. L’esclusione è deliberata con maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo. Il provvedimento di esclusione deve essere ratificato dall’Assemblea straordinaria all’uopo convocata, dopo aver ascoltato l’associato interessato qualora lo abbia richiesto;
d) causa di morte. Il decesso dell’associato non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.
Art. 12 – Tesserati dell’Associazione
Tutti i soggetti che intendono svolgere le attività sportive che rappresentano l’oggetto di cui al precedente articolo 2 devono essere tesserati alla FIGC e/o all’Ente Nazionale di Promozione Sportiva Libertas, o alle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e/o enti di promozione sportiva a cui l’associazione stessa sarà affiliata per lo svolgimento della specifica attività sportiva svolta.
Il tesseramento avverrà per mezzo dell’associazione e darà diritto ai tesserati di svolgere attività sportiva con l’associazione stessa e di partecipare alle attività sportive e alle competizioni organizzate o riconosciute dalla FIGC e/o dalla Libertas, o dagli enti affilianti per i quali è avvenuto il tesseramento.
Tutti i tesserati dell’associazione devono accettare di osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC e dalla federazione nazionale ed internazionale, Disciplina Sportiva Associata o dall’Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.
Art. 13 – Organi dell’Associazione
Organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea degli associati
b) il Consiglio Direttivo
c) il Presidente
Art. 14 – Assemblea degli associati
Tutti gli associati hanno diritto a partecipare all’assemblea. L’Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente, mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo raccomandata a mano o con ricevuta di ritorno o posta elettronica o sistemi di messaggistica telefonica, inviata agli associati, almeno dieci giorni prima della data fissata per l’Assemblea.
Nella comunicazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora della prima e della seconda convocazione dell’Assemblea nonché l’ordine del giorno e la modalità di svolgimento della stessa.
L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per deliberare sull’approvazione del bilancio o rendiconto economico-finanziario.
L’Assemblea straordinaria delibera:
a) sulle proposte di modifica dello Statuto Sociale;
b) su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo sottopone alla sua attenzione, che non siano devolute all’assemblea ordinaria;
c) sullo scioglimento dell’Associazione e sulle modalità di liquidazione nonché sulla fusione con altra/e Associazione/i o sulla scissione o conferimento di azienda.
Art. 15 – Validità assembleare
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti. Essa delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni associato ha diritto ad un voto.
L’Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima e seconda convocazione con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto al voto. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per lo scioglimento dell’Associazione si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 24.
Art. 16 – Diritti di partecipazione
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote associative alla data della convocazione, per i quali sussiste il principio del voto singolo. Ogni associato può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
Art. 17 – Funzionamento dell’Assemblea
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente; in assenza di entrambi l’Assemblea nomina in qualità di Presidente una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
L’assemblea nomina un segretario. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea è redatto da un Notaio.
Il Presidente verifica la regolarità delle deleghe e la regolare costituzione dell’assemblea, dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.
La partecipazione alle assemblee è prevista anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota. Le modalità di partecipazione sono definite, di volta in volta, dall’organo amministrativo con la delibera di convocazione assembleare.
Art. 18 – Cariche sociali
Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare la propria candidatura almeno 4 giorni prima della data stabilita per l’effettuazione dell’Assemblea dandone comunicazione scritta al Presidente in carica dell’Associazione.
Art. 19 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri che viene stabilito dall’Assemblea ordinaria, che ne stabilisce anche il numero di componenti tra 3 e 15 eletti dall’assemblea ed è composto soltanto da Associati. Nel proprio ambito il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario con funzioni di tesoriere ed eventuali Delegati di settore. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente a mezzo raccomandata a mano o con ricevuta di ritorno o posta elettronica o sistemi di messaggistica telefonica almeno due giorni prima della riunione ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto della maggioranza dei presenti.
Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e da chi ha svolto il ruolo di segretario. Gli associati hanno diritto di prendere visione dello stesso.
La carica di Presidente e di Consigliere è incompatibile con quella di Componente del Collegio dei Probiviri o del Collegio dei Revisori se istituiti dall’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo potrà deliberare la decadenza del componente che nel corso dell’esercizio sociale che sia risultato assente ingiustificato alle riunioni di Consiglio per tre volte, anche non consecutive.
Nel caso che per qualsiasi motivo durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, salvo quanto previsto dal comma successivo, deve essere convocata l’assemblea degli associati per surrogare i mancanti.
Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa il numero dei componenti diventi inferiori a tre. In questo caso il presidente o un consigliere dovrà convocare l’assemblea per la nomina del nuovo consiglio direttivo entro quindici giorni.
I componenti del Consiglio Direttivo non possono in alcun modo ricoprire cariche in altre associazioni o società sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione e/o medesimo ente di promozione.
Art. 20 – Funzionamento del Consiglio Direttivo
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a) le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie per la gestione dell’associazione;
b) deliberare sulle domande di ammissione degli associati;
c) redigere il bilancio o il rendiconto da sottoporre all’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale;
d) fissare le date delle assemblee ordinarie degli associati da indire almeno una volta all’anno e chiedere la convocazione dell’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario;
e) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività associativa da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
f) attuare le finalità previste dallo Statuto e le decisioni dell’assemblea degli associati;
g) la gestione sportiva ordinaria e straordinaria dell’Associazione;
h) le decisioni inerenti la stipula, la modifica e la cessazione di contratti, la definizione dei relativi trattamenti economici e di eventuali rimborsi spesa, nonché la direzione dell’eventuale personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’associazione ivi inclusi i lavoratori sportivi;
i) l’instaurazione e la regolamentazione di rapporti per lo svolgimento delle prestazioni sportive dei volontari, ivi incluse le decisioni in merito alle tipologie di spese e le attività che possono essere oggetto di rimborso, nonché le condizioni e i limiti massimi dei rimborsi stessi;
j) la fissazione delle quote sociali;
k) la facoltà di nominare, anche tra gli associati esterni al consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal consiglio direttivo stesso;
l) ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.
Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche in modalità “da remoto”, a condizione che vengano rispettati i principi di democraticità, il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei suoi componenti.
È consentito al Consiglio direttivo far partecipare, previa delibera a maggioranza, uno o più consulenti qualora la relativa competenza sia opportuna ai fini degli argomenti da trattare.
Art. 21 – Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario
Il Presidente ha la rappresentanza legale e giudiziale dell’associazione. Esso potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, Istituti pubblici e privati.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
Il Segretario qualora nominato o, in sua assenza il consigliere delegato dal Consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l’amministrazione dell’Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.
Art. 22 – Il bilancio o il rendiconto economico e finanziario
Il Consiglio Direttivo redige il bilancio o il rendiconto economico e finanziario dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. Il bilancio o il rendiconto economico finanziario deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’Associazione, con separata indicazione dell’eventuale attività commerciale posta in essere accanto all’attività istituzionale, deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
Insieme alla convocazione dell’assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.
Art. 23 – Controversie
Tutte le controversie insorgenti tra associati e tra associati e associazione o suoi organi saranno sottoposte alla competenza di un Collegio o di tre Probiviri nominati dall’Assemblea dei soci ogni anno. In caso di mancata nomina, la controversia sarà devoluta al Tribunale competente.
Art. 24 – Durata, Scioglimento, Fusione, Scissione, Conferimento di azienda
La durata dell’Associazione è illimitata.
Lo scioglimento dell’Associazione o la fusione con altra/e associazione/i o la scissione o il conferimento di azienda è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i tre quarti degli associati.
L’eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ai fini sportivi ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n.36 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 25 – Norma di rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e delle Norme della Federazione Italiana Giuoco Calcio ed in subordine le norme del Codice Civile.
Approvato dall’Assemblea Straordinaria del 10 giugno 2024