A.S.D. Seleçao Libertas Calcetto
Via B. Oriani, 59
20099 Sesto San Giovanni (MI)
Tel.: 02 2421136

Statuto

Art. 1: Denominazione
L’associazione priva di personalità giuridica, disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, denominata Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.) Seleçao Libertas Calcetto (sigla abbreviata Seleçao), è costituita con sede in Sesto San Giovanni.

Art. 2: Scopi
L’Associazione non ha fini di lucro, ha struttura democratica, è apolitica, si ispira alla concezione cristiana della vita, senza tuttavia farne motivo di discriminazione tra i soci, sia per l’accoglimento delle richieste di adesione che per la partecipazione alle attività.
Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione della pratica sportiva del calcio a cinque ed attività affini, intese come mezzo di formazione e promozione psico-fisica e morale dei soci, nelle varie forme: agonistica, promozionale, ricreativa.
A tale scopo l’associazione potrà organizzare e/o partecipare a gare, campionati, manifestazioni sportive; gestire impianti; attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici e privati; svolgere attività didattica per l’avviamento, l’aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva; organizzare attività motoria; porre in atto ogni altra iniziativa utile al raggiungimento degli scopi sociali.
Nella propria sede, locali o impianti sportivi di cui dispone, l’associazione potrà svolgere attività ricreativa a favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro.
L’associazione si conforma alle norme e direttive dell’Ente Nazionale di Promozione Sportiva Libertas, del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e alle disposizioni statutarie della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.). Essa potrà inoltre aderire ad altre associazioni, enti, leghe sportive e simili, sia nazionali che locali.

Art. 3: Colori sociali
Il colore sociale è il GIALLO.

Art. 4: Ammissione dei soci
Possono far parte dell’associazione le persone di irreprensibile condotta morale, civile e sportiva che ne facciano richiesta. La condizione di socio si consegue mediante compilazione e sottoscrizione della domanda e versamento della quota associativa stabilita, ha carattere non temporaneo, salvo decadenza. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata. Per i soci minorenni le domande di ammissione dovranno essere avanzate dall’esercente la potestà parentale.
Il Consiglio direttivo può deliberare entro 30 giorni il mancato accoglimento del socio comunicandone allo stesso le motivazioni; contro tale esclusione è ammesso ricorso all’assemblea.

Art. 5: Diritti e doveri dei soci
La qualifica di socio dà diritto, secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo, a frequentare la sede sociale e partecipare alle attività dell’associazione.
Tutti i soci maggiorenni godono del diritto di partecipazione alle assemblee sociali e dell’esercizio di elettorato attivo e passivo; tale diritto viene automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile dopo il raggiungimento della maggiore età.
I soci sono tenuti al versamento della quota associativa annua; all’osservanza dello statuto, dell’eventuale regolamento e delle delibere assunte dagli organi sociali.

Art. 6: Decadenza dei soci
I soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:

  • causa di morte.
  • dimissione volontaria.
  • morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa.
  • radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta del Consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall’associazione, o che con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento dell’associazione. Il provvedimento di radiazione è comunicato per iscritto al socio interessato il quale, qualora non condivida le ragioni dell’esclusione, può, mediante comunicazione scritta da far pervenire al Consiglio Direttivo entro 15 giorni, ricorrere all’assemblea che dovrà convocarsi entro 30 giorni ed il cui responso è insindacabile.
    Il socio che per qualsiasi causa abbia cessato di appartenere all’associazione non può chiedere la restituzione della quota associativa versata e non ha diritto alcuno sul patrimonio dell’associazione.

Art. 7: Organi
Organi dell’associazione sono:

  • Assemblea dei soci
  • Presidente
  • Consiglio Direttivo

Art. 8: Assemblea
L’assemblea è l’organo sovrano dell’associazione cui hanno diritto di partecipare tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. La convocazione avviene mediante avviso affisso all’albo sociale almeno 20 giorni prima della data stabilita, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima e seconda convocazione.
L’assemblea viene convocata dal Presidente, che la presiede salvo sua assenza o impedimento. In tali eventualità l’assemblea provvede a nominare il Presidente tra i soci intervenuti. L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due o più scrutatori.
Essa é valida in prima convocazione se é presente almeno la metà dei soci più uno, trascorsa un’ora é valida in seconda convocazione con qualsiasi numero di partecipanti.
L’assemblea delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei votanti e le sue deliberazioni vengono inserite in un libro verbale a disposizione dei soci per eventuale consultazione. Le votazioni hanno luogo in modo palese normalmente per alzata di mano, mentre la nomina delle cariche sociali avviene per scrutinio segreto, salvo che l’assemblea decida, su proposta del presidente approvata con maggioranza di almeno due terzi di votanti, di procedere per voto palese. Ogni socio di maggiore età ha diritto ad un voto e può rappresentare, per mezzo di delega scritta, non più di un altro associato.
Le deliberazioni dell’assemblea obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.
L’assemblea può essere convocata sotto forma di:

Assemblea ordinaria

  • Ogni anno, entro i 4 mesi successivi alla chiusura dell’anno sociale, per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario dell’anno precedente, per deliberare le direttive programmatiche dell’attività, per l’integrazione delle cariche sociali qualora non ne sia stata possibile la surroga.
  • Ogni quattro anni per quanto sopra e per l’elezione del Presidente, del Consiglio Direttivo e di ogni altro organo direttivo.

Assemblea straordinaria

  • Per l’esame di modifiche statutarie.
  • Per atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari.
  • Per scioglimento dell’associazione.
  • Per importanti e motivate ragioni.

L’assemblea straordinaria può essere convocata anche su richiesta motivata da parte della maggioranza dei soci o del Consiglio direttivo.

Art. 9: Consiglio Direttivo
Il Consiglio direttivo viene eletto dall’assemblea dei soci, che ne stabilisce anche il numero di componenti tra 3 e 15. Essi sono rieleggibili.
Nomina nel proprio ambito uno o più Vicepresidenti, il Segretario con funzioni di tesoriere ed eventuali Delegati di settore.
Esso ha il compito di realizzare in collaborazione con il presidente il programma approvato dall’assemblea.
Assegna incarichi di carattere tecnico ed organizzativo anche al di fuori dei propri componenti.
Stabilisce la quota associativa che i soci sono tenuti a versare e le eventuali quote straordinarie.
Redige il rendiconto economico-finanziario annuale da presentare all’assemblea.
Viene convocato dal Presidente, che lo presiede, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o su richiesta motivata dalla maggioranza dei componenti.
Le sedute del Consiglio direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei votanti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio direttivo qualora ne ravvisi la necessità può emanare un Regolamento, da sottoporre alla ratifica dell’assemblea, per stabilire modi e termini per l’applicazione del presente statuto.

Art. 10: Presidente
Il Presidente viene eletto dall’assemblea dei soci. È rieleggibile. Ha la legale rappresentanza della associazione in ogni evenienza. Convoca e presiede il Consiglio direttivo. Convoca e presiede le assemblee dei soci. Al presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, quello di straordinaria amministrazione.

Art. 11: Vicepresidente
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente, esercitandone le mansioni, in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 12: Segretario
Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l’amministrazione dell’associazione. Si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Art. 13: Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, viene eletto dall’assemblea in caso di necessità ed ha il compito di dirimere in via definitiva ed inappellabile eventuali controversie sorte tra i soci o tra questi e l’associazione o suoi organi.

Art. 14: Eleggibilità ed Incompatibilità
Le cariche sociali possono essere ricoperte solo da soci maggiorenni in regola con i requisiti indicati all’art.4 del presente statuto, che non abbiano subito negli ultimi quattro anni, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno da parte del CONI o di una delle Federazioni ad esso aderenti o dall’Ente di promozione sportiva di appartenenza.
Le candidature devono essere presentate in forma scritta al Presidente in carica, almeno dieci giorni prima dell’assemblea.
Le cariche di Presidente e di componente del Consiglio direttivo sono incompatibili con quella di componente del Collegio dei Probiviri.
Restano inoltre fermi i divieti e le incompatibilità di legge e dei regolamenti sportivi.

Art. 15: Dimissioni
In caso di dimissioni o mancanza per qualsiasi altra causa del Presidente, il Consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto, rimanendo in carica sotto la guida del Vicepresidente o, in mancanza di esso, del consigliere anziano, per l’ordinaria amministrazione e per la convocazione entro trenta giorni dell’assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.
In caso di dimissioni o mancanza per qualsiasi altra causa di un consigliere, subentra nella carica il primo dei non eletti; nel caso in cui non ci fosse tale disponibilità la carica verrà posta in votazione alla prima assemblea utile. I sostituti rimarranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Art. 16: Anno sociale
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1 luglio e terminano il 30 giugno dell’anno successivo.

Art. 17: Patrimonio
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative; da contributi o liberalità provenienti da soci o terzi; da lasciti e donazioni; da proventi derivanti dalle attività organizzate dall’associazione; da avanzi di gestione.
L’associazione non può distribuire tra gli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la distribuzione o destinazione non siano imposte dalla legge.

Art. 18: Scioglimento
L’associazione ha durata illimitata ed il suo scioglimento può venire deliberato dall’assemblea straordinaria a maggioranza qualificata pari ai due terzi dei votanti, la quale nominerà un liquidatore scelto anche tra i non soci. In caso di scioglimento il patrimonio sociale viene devoluto ad associazioni senza scopo di lucro che perseguano fini sportivi, salvo eventuali diverse disposizioni di legge.

Art. 19: Clausola compromissoria
Per tutte le controversie che dovessero sorgere tra l’associazione ed i soci o tra i soci medesimi, gli stessi si impegnano a rimettere la soluzione all’esclusiva competenza del Collegio dei Probiviri, il cui lodo sarà inappellabile.

Art. 20: Norma di rinvio
Per quanto non previsto nel presente statuto e nel regolamento, valgono le norme e direttive dell’Ente Nazionale di Promozione Sportiva Libertas, del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e alle disposizioni statutarie della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), ed in subordine le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Approvato dall’Assemblea Straordinaria del 21 novembre 2005